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Cos'è "Mira Innovazione"
L’istituzione è una forma di gestione dei servizi pubblici locali (già prevista dalla Legge 142/1990 – art. 22 e 23 - tra le cinque modalità di gestione dei servizi pubblici allora definite), disciplinata dagli art. 113 bis e 114 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
L'istituzione rappresenta il tentativo di superare le difficoltà crescenti riscontrate nella gestione dei servizi in economia per i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale nonché i limiti della concessione a terzi.
L'Istituzione comunale “Mira innovazione”, istituita con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/07/2006, è l’organismo strumentale del Comune di Mira per la gestione delle biblioteche comunali e dell’asilo nido. Con la stessa deliberazione è stato approvato anche il Regolamento dell’Istituzione comunale “Mira innovazione”.
L'Istituzione, nel rispetto dello Statuto del Comune di Mira, informa la propria attività agli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale e alle direttive definite dal Sindaco.
L'Istituzione gode di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto del Comune di Mira e organizza la sua attività in base a criteri di efficacia , efficienza e economicità con l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
Gli organi dell'Istituzione sono:
D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 – Supplemento ordinario n. 162/L - del 28 settembre 2000
113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (176) .
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a (177) :
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (178) .
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. [Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore] (179) .
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio (180) .
(176) Rubrica così modificata dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(177) Alinea così modificato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(178) Lettera così sostituita dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(179) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(180) Articolo aggiunto dal comma 15 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente articolo.
114. Aziende speciali ed istituzioni.
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'àmbito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio (181).
(181) Il presente articolo corrisponde all'art. 23, L. 8 giugno 1990, n. 142, e al comma 5 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.
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